STATUTO C.I.S.U.

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STATUTO
DEL CENTRO ITALIANO STUDI UFOLOGICI


ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

Il Centro Italiano Studi Ufologici (in sigla C.I.S.U.) è un'associazione culturale di volontariato, apolitica e senza scopo di lucro. Ha durata illimitata. La sede legale è in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108.

ART. 2 - SCOPI

Il Centro ha lo scopo di:
a) effettuare indagini sulle segnalazioni di avvistamento UFO;
b) promuovere lo studio scientifico del fenomeno UFO;
c) favorire la circolazione dell'informazione relativa al fenomeno e al suo studio;
d) coordinare a livello nazionale le attività di raccolta dei dati sul fenomeno e di studio degli stessi;
e) raccogliere e preservare la documentazione sull'argomento ufologico in Italia.

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci ordinari del Centro le persone fisiche residenti in Italia o cittadini italiani, aventi la maggiore età, che per preparazione, attività, serietà e disponibilità siano ritenute qualitativamente idonee dal Consiglio Direttivo, che ha inoltre facoltà di nominare soci onorari per particolari meriti nel campo della ricerca ufologica o per altri motivi connessi al miglior funzionamento o prestigio del Centro. La qualifica di socio è personale, non è trasmissibile, ha durata illimitata e può essere rescissa solo per morte, dimissioni, declassamento a collaboratore, sospensione od espulsione.

ART. 4 - COLLABORATORI

Possono essere collaboratori del Centro le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che a suo insindacabile giudizio può accettare o respingere la domanda. La qualifica di collaboratore ha durata annuale.

ART. 5 - DIRITTI

I soci ordinari e i collaboratori hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, a partecipare alle attività del Centro, ad avere una tessera che ne attesti l'associazione, a riceverne le pubblicazioni e ad accedere agli Archivi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I soci ordinari hanno inoltre diritto ad essere eleggibili alle cariche sociali.

ART. 6 - DOVERI

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento e le decisioni degli organi del Centro, ad offrire la massima collaborazione possibile, secondo le capacità di ciascuno, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ed a pagare una quota sociale.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Agli associati possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto, in caso di lievi inosservanze dello Statuto, del Regolamento o delle decisioni degli organi del Centro;
b) sospensione per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti;
c) sospensione per inosservanza dello Statuto, del Regolamento o delle decisioni degli organi del Centro;
d) espulsione, applicata in caso di gravi trasgressioni delle norme statutarie o regolamentari o delle decisioni degli organi del Centro.
I soci ordinari possono inoltre essere declassati a collaboratori su loro richiesta o qualora il Consiglio Direttivo ritenga che è venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 3.
La sospensione per morosità è automatica, gli altri provvedimenti disciplinari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che provvede ad informare l'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, sottoscritta dal Presidente. L'associato può far pervenire al Consiglio Direttivo una memoria difensiva scritta. In caso di espulsione l'associato ha diritto di essere sentito dall'Assemblea che delibera sul provvedimento deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberante del Centro. E' composta dai soci e dai collaboratori maggiorenni in regola con le quote associative, che siano iscritti da almeno un anno, ed è investita dei più ampi poteri, che può delegare in via di ordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e per la nomina del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

ART. 1O - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa la data dandone notizia agli associati a mezzo avviso inviato loro almeno trenta giorni prima della data fissata. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

ART. 11 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza fra i soci intervenuti, che ha il compito di verificare la validità della costituzione e delle singole deliberazioni. Egli è coadiuvato da un segretario che deve stendere apposito verbale. Tutte le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli associati presenti di persona o per delega.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Centro. Esso ha il potere di coordinarne l'azione generale secondo le deliberazioni dell'Assemblea ed agisce:
a) secondo discrezionalità nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
b) secondo le deliberazioni dell'Assemblea nell'ambito della straordinaria amministrazione e in tutti quei casi in cui questa abbia espresso particolari decisioni.
E' composto da un numero compreso fra 3 e 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Si riunisce anche al di fuori della sede sociale tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o telegramma inviato rispettivamente almeno quindici giorni prima e sette giorni prima della data fissata. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri. La riunione totalitaria o con sole assenze giustificate sana eventuali irregolarità nella convocazione. Sono valide le delibere prese con il voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere prese per iscritto a pena di nullità e i verbali sono riportati sui libri sociali.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dall'Assemblea o dal Consiglio stesso. Rappresenta legalmente il Centro di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio; convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo; cura che siano rese esecutive le deliberazioni legittimamente prese; ha la firma legale che può, per taluni affari, delegare ad altri soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al consigliere più anziano di età.

ART. 14 - COMMISSIONI

Al fine di attuare determinati progetti di ricerca o svolgere particolari compiti, il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni, scegliendo fra i soci ordinari un Responsabile e nominando su sua proposta i membri della Commissione.

ART. 15 - STRUTTURA

Le attività del Centro sono decentrate su base locale. Il coordinamento ai vari livelli è affidato a responsabili nominati fra i soci ordinari dal Consiglio Direttivo. Le competenze e le funzioni sono stabilite dal Regolamento.

ART. 16 - REGOLAMENTO

Il Regolamento determina le modalità di attuazione dello Statuto e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

ART. 17 - COMPENSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e così ogni partecipazione all'attività del Centro. E' ammesso solo il rimborso delle spese incontrate per ragioni di ufficio. Tali spese devono essere documentate ed il rimborso va concordato col Consiglio Direttivo.

ART. 18 - PATRIMONIO

Le entrate del Centro sono costituite da:
a) quote degli associati;
b) contributi straordinari e donazioni degli associati e di terzi;
c) proventi da abbonamenti, vendite di pubblicazioni, informazioni e studi.
Il patrimonio del Centro può essere costituito da beni mobili e immobili e dagli archivi, ed è gestito dal Consiglio Direttivo. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento del Centro deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento la liquidazione del patrimonio è affidata a tre soci nominati dall'Assemblea. Dedotte le passività, l'eventuale residuo attivo del patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662.

ART. 20 - CONTROVERSIE

In caso di controversie nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi del Centro, tutti gli associati si impegnano a rimettere la decisione ad un collegio arbitrale composto da un arbitro per parte, scelto fra i soci, ed un presidente del collegio arbitrale scelto da questi, e ad accettarne l'inappellabile giudizio. Il collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore in forma del tutto irrituale. E' escluso in ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria.



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