Centro Italiano Studi Ufologici

Codice etico di comportamento

per gli inquirenti del CISU

 

 

Questo "codice di comportamento" è stato originariamente redatto in Gran Bretagna, fra il 1981 e il 1982, ed adottato dalle principali organizzazioni ufologiche britanniche, fra cui in particolare la UFO Investigators Network (UFOIN) e la British UFO Research Association (BUFORA).

La sua prima stesura è stata poi aggiornata varie volte. La versione che segue è quella concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999. Essa costituisce una base fondamentale delle attività di questo gruppo di inquirenti, i cui membri devono sottoscriverlo ed adottarlo.

Dopo la sua pubblicazione in traduzione italiana sulla rivista UFO Forum (n. 16 , agosto 2000), per consentirne una discussione fra gli iscritti, in data 22 ottobre 2001 il consiglio direttivo del Centro Italiano Studi Ufologici ha deliberato di adottarlo nella versione qui acclusa, come codice etico al quale saranno d'ora in poi tenuti i propri iscritti.

Generalità

  1. Il codice di comportamento è destinato a offrire indicazioni, consigli e -quando necessario- azioni obbligatorie, al fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO.
  2. La versione che segue rappresenta per il CISU una serie fondamentale di principi che debbono essere seguiti da tutti gli iscritti dell'associazione.
  3. Tutti gli investigatori del CISU dovrebbero conformarsi quanto più possibile al codice di comportamento. Chiunque può portare all’attenzione del consiglio direttivo del CISU una presunta infrazione del codice da parte di un suo iscritto. Sia la parte lesa sia l'iscritto CISU accusato avranno l’opportunità di presentare una dichiarazione al consiglio direttivo del CISU, che deciderà sull'eventuale applicazione delle sanzioni previste dallo statuto del CISU.

 

Definizioni

Eccetto che nei casi specificati, le parole avranno il significato d’uso comune, e tutti i casi di dubbia interpretazione saranno risolti ricorrendo al Dizionario Zingarelli della lingua italiana.

  1. I riferimenti a termini usati al singolare includono l’uso al plurale, e viceversa.
  2. "Deve" indica un’azione obbligatoria da parte dell’investigatore.
  3. (c ) "Dovrà" o "dovrebbe" indicano azioni fortemente raccomandate (ma discrezionali) da parte dell’investigatore.

  4. "Auspicabile" indica l’azione da preferirsi da parte dell’investigatore.
  5. Un "rapporto originale" è il rapporto fatto e archiviato dall’investigatore ed esso può contenere materiale confidenziale.
  6. Una "versione editata" è quella autorizzata per la distribuzione generalizzata e per la pubblicazione, ed essa può esser stata soltanto editata o anche riscritta. Essa non deve includere nessun tipo di materiale confidenziale.
  7. "Informazioni confidenziali" sta ad indicare quelle informazioni che non devono essere diffuse secondo le norme sulla riservatezza personale (c.d. privacy), come pure il materiale giudicato confidenziale ai sensi delle disposizioni del presente codice di comportamento.
  8. Il termine "pubblicazione" include i periodici ufologici e d’altro tipo, i quotidiani, le circolari, i comunicati stampa, i libri ed i mezzi di comunicazione elettronica (posta elettronica, siti Web, ecc.).

 

 

Codice di comportamento

Questo codice di comportamento consiste di tre sezioni:

- Responsabilità nei confronti del testimone;

- Responsabilità nei confronti del pubblico;

- Responsabilità nei confronti dell’ufologia.

 

1. Responsabilità verso il testimone

    1. L’identità di un testimone di un evento UFO deve essere ritenuta confidenziale e non può essere resa nota -in specie ai mezzi di comunicazione di massa quali le televisioni ed i quotidiani- a meno che dal testimone non si sia ottenuto uno specifico e recente consenso al riguardo. Il materiale confidenziale comprende il nome del testimone, il suo indirizzo di casa e del posto di lavoro, i numeri telefonici e altri dati da cui si potrebbe risalire all’identità del testimone stesso.
    2. Il testimone dovrebbe essere informato circa le potenziali conseguenze della diffusione pubblica di dettagli come quelli di cui sopra. La sua decisione sull’eventuale diffusione deve essere considerata come fondamentale.
    3. Per quanto possibile, tutte le interviste dovrebbero essere effettuate previo appuntamento. Se un testimone rifiuta di collaborare in maniera diretta tramite intervista o appuntamento, la sua volontà deve essere accettata.
    4. E’ auspicabile che tutte le interviste siano condotte da due investigatori e che nel caso il testimone sia una donna o un minore di anni sedici uno dei presenti sia una donna.
    5. Qualsiasi richiesta da parte del testimone (o, nel caso di un minore, di un genitore o di chi ne fa le veci) perché un terzo sia presente durante un’intervista deve essere onorata.
    6. Se il testimone rifiuta di cooperare in un certo modo, o di incontrare un altro investigatore, la sua decisione deve essere accettata, dato che la scelta di ulteriori contatti risiede nel testimone stesso.
    7. Un investigatore non deve entrare o cercare di entrare in una proprietà privata senza il permesso del proprietario, del conduttore (o dell’occupante) o di un pubblico ufficiale a tal fine autorizzato.
    8. Qualsiasi danno a una proprietà causato da un investigatore nel corso della sua indagine (e per la quale l’investigatore ammetta la propria responsabilità) sarà risarcito da quell’investigatore senza la necessità che gli sia formulata una specifica richiesta.
    9. Tecniche specialistiche o attrezzature insolite per il testimone devono essere usate durante l’intervista soltanto dietro consenso esplicito (che dovrebbe essere ottenuto per iscritto). L’utilizzo di tale o tali ausili dovrebbe essere limitato alle interviste condotte da professionisti qualificati forniti di autorizzazione all’uso di tali metodi.
    10. Se lo richiede, testimone ha il diritto di essere informato delle conclusioni raggiunte dall’indagine.
    11. Dovrebbe sempre essere attribuita la debita attenzione alla salute ed al benessere del testimone. Se si suppone che egli possa soffrire a causa della prosecuzione delle attività di indagini esse devono essere sospese o completamente abbandonate.
    12. Il CISU considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto inopportune in occasione delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono mai essere usate. Se un testimone si rivolgesse a un investigatore del CISU richiedendo tale metodo, l'investigatore è obbligato a spiegare le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e deve mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia riconosciuta è in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga scadenza di essa -come l’adattamento della memoria- e del nostro divieto assoluto di usarla. Se il testimone insistesse ulteriormente, non dovrebbe essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un medico professionista qualificato. Se il testimone decidesse ancora di procedere con la regressione ipnotica attraverso un’altra strada, l’indagine da parte del CISU deve essere conclusa.

 

2. Responsabilità nei confronti del pubblico

    1. Tutti gli investigatori devono cooperare in maniera completa con le forze di polizia e con qualsiasi altro ente pubblico, in particolare in quelle circostanze che possano riguardare la sicurezza nazionale oppure la vita, la morte e l’integrità di altre persone.
    2. Se durante un’indagine s’incontra una situazione che è, o che può diventare pericolosa per il pubblico, o che potrebbe causare danni a dei beni di proprietà di terzi, l’investigatore deve senza alcun indugio notificarla alla polizia o ad altri enti preposti e intraprendere tutti i passi ragionevoli per la difesa dei beni pubblici e privati.
    3. Si ricorda agli investigatori che essi non godono di alcun privilegio, e che potrebbero essere richiesti di rivelare informazioni confidenziali davanti ad un tribunale. Se dovesse intervenire tale circostanza, le altre clausole del codice di comportamento sono temporaneamente sospese.
    4. Gli investigatori del CISU devono in qualsiasi momento soppesare le loro responsabilità nell’informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Dovrebbero essere evitate l’emissione di affermazioni non adeguatamente sostenute, l’espressione di teorie carenti di prove e di speculazioni non obiettive circa casi ufologici. Se si cogliesse l’opportunità di offrire una prospettiva razionale per il fenomeno grazie a mezzi rivolti al pubblico, dovrebbe sempre esser rammentato che si rappresenta sia il CISU sia la ricerca scientifica sugli UFO. Ci si dovrà perciò sforzare di farlo in maniera responsabile.
    5. La credibilità di un testimone o di un collega non dovrebbe essere contestata in pubblico a meno che le prove e l’interesse generale non presentino una necessità schiacciante. Se necessario, si dovrà sempre essere disposti a giustificare tale azione davanti al consiglio direttivo del CISU.

 

3. Responsabilità nei confronti dell’ufologia

    1. La libera circolazione dell’informazione non dovrebbe essere limitata per fini di lucro individuale. Gli investigatori del CISU informeranno i colleghi dei loro lavori in corso e ne consentiranno l’utilizzo in pubblicazioni da parte di altri membri responsabili della comunità ufologica. Ciò è soggetto alla condizione che anche le altre parti siano disponibili ad attribuire il dovuto credito alla fonte da cui l’informazione proviene. I membri del CISU possono usare l’informazione per i loro scopi (ad esempio per scrivere articoli e libri), ma non devono ritardare ingiustamente il rilascio delle informazioni alla comunità ufologica per perseguire tali scopi.
    2. Ai colleghi e alle altre fonti dal cui lavoro avete tratto informazioni deve sempre essere attribuito il dovuto merito, tranne che essi espressamente abbiano chiesto di non essere identificati.
    3. Quando possibile, le interviste condotte durante un’indagine dovrebbe essere registrate su audiocassetta, videocassetta o con altre attrezzature di registrazione. Tuttavia, se il testimone (o i suoi tutori nel caso di un minore) obiettasse all’utilizzo di un registratore, la documentazione scritta dovrebbe essere la più dettagliata che le circostanze permettono. Essa dovrebbe inoltre essere trascritta in maniera adeguata nel più breve tempo possibile dall’intervista.
    4. Tutti i rapporti sui casi ufologici dovrebbero indicare le persone presenti durante qualsiasi intervista, il loro status e la loro relazione con il testimone o i testimoni.
    5. Qualsiasi informazione confidenziale a causa di fatti inerenti a questo codice non deve essere resa disponibile nel rapporto editato. Solo il rapporto editato dovrebbe essere reso disponibile per uso esterno.
    6. L’identità di un testimone deve essere considerata confidenziale e non deve essere inclusa nel rapporto editato a meno che il testimone non prenda lui stesso l’iniziativa di palesarsi. Qualsiasi dubbio persistente sulla difesa del testimone dovrebbe prevalere su qualsiasi altra considerazione. Per difendere in pieno il testimone che occupi posizioni lavorative delicate, gli investigatori potrebbero ritenere necessario di non rivelare ad alcuni settori del mondo ufologico dettagli relativi al momento, alla località e ad altre circostanze concernenti l’episodio, in specie quelli che potrebbero far risalire ad un testimone che ha richiesto di non rivelare la propria identità.
    7. La priorità principale di ogni indagine dev’essere di consentire ad un testimone di riferire quanto ha da dire senza alcun intervento esterno. Un investigatore non dovrebbe discutere con un testimone di proprie teorie personali riguardo al caso o al fenomeno durante l’indagine iniziale. Se tali punti fossero discussi in seguito, si dovrebbe sottolineare che si tratta di teorie, ed esse dovrebbero essere sostenute con qualsiasi prova disponibile. Nel rapporto alla comunità ufologica le teorie personali circa un testimone o un caso dovrebbero essere chiaramente indicate come tali e separate dai fatti principali relativi all’indagine.


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